Art. 13 Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Informativa)
1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali
sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati
i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità
di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 7;
f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante
nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile.
Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato
almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le
modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole
l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato
un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio
dei diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti
da specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere
gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui
conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento, da parte
di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per
finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione,
accertamento o repressione di reati.
3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità
semplificate per l'informativa fornita in particolare da servizi telefonici
di assistenza e informazione al pubblico.
4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa
di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è
data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o,
quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:
a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da
un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni
difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per
far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati
siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento;
c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante,
prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiari manifestamente sproporzionati
rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante,
impossibile.
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www.garanteprivacy.it
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